1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 tonnellate».
2. L'esenzione dall'accisa prevista dal comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere riconosciuta, per un quantitativo pari al 50 per cento del contingente di cui al medesimo comma 6, a condizione che il biocarburante sia stato prodotto nel contesto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.